Cosa c’è da sapere sull’estensione e-DAS per benzina e gasolio?
L’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), sta predisponendo una modifica al DM prot. n. 138764/2020 che prevede l’estensione dell’utilizzo dell’e-DAS anche relativamente alla Benzina e Gasolio usati come carburante per azionamento di macchinari agricoli.
NORMATIVA VIGENTE
L’art. 5 comma 3, del decreto 14 Dicembre 2001 n. 454, attualmente regola questi trasferimenti tra gli operatori che dispongono di un libretto di controllo, rilasciato dal Comune a cui appartengono; dove sono indicati i quantitativi di carburante agricolo assegnato e le quantità ritirate
Gli operatori dispongono di un libretto di controllo, rilasciato dal Comune a cui appartengono, dove sono indicati i quantitativi di carburante agricolo assegnato e le quantità ritirate.
Eventuali variazioni dei dati dichiarati per l’assegnazione, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa per i conseguenti adempimenti.
OBBLIGO
Le modifiche alla normativa vigente:
– Presentazione dell’e-DAS per la Benzina ed il Gasolio per uso agricolo, da parte degli speditori (a decorrere da 60 giorni a quello di pubblicazione del provvedimento di modifica);
– Emissione dell’e-DAS per i depositi, che detengono Benzina e Gasolio Agricolo;
– Revoca autorizzazioni, di eventuali depositi contabili di Benzina e Gasolio Agricolo;
– Aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere l’e-DAS, per i depositi che già presentano il documento per i carburanti utilizzati per carburazione;
VANTAGGI
I benefici per l’utilizzatore finale: